La regola generale vigente in Italia è che solo le coppie sposate possono realizzare un’adozione legittimante (per adozione legittimante si intende quella che crea un rapporto di filiazione identico a quello che c’è tra un figlio nato da una coppia coniugata e i suoi genitori). Questo vale sia per l’adozione nazionale, sia per l’adozione internazionale. Tuttavia, nel 2005 la Corte Costituzionale, investita del caso di una donna italiana non coniugata che aveva richiesto l’adozione di una bambina bielorussa in stato di abbandono nel suo paese di origine, bisognosa di cure mediche tempestive, con la quale aveva instaurato nel tempo un rapporto consolidato di convivenza e affetto (nell’ambito dei c.d. soggiorni di risanamento) si pronunciò nel senso dell’ammissibilità dell’adozione internazionale negli stessi casi (casi particolari) in cui è ammessa l’adozione nazionale (cfr. l’ordinanza 347/05). La Corte ha cioè ritenuto possibile l’adozione internazionale da parte delle persone non coniugate nei seguenti casi:
Il single può pertanto essere dichiarato, dal Tribunale per i minorenni, idoneo all’adozione internazionale di un minore che si trovi nelle predette condizioni. Tuttavia, l’adozione internazionale del single sarà in concreto possibile solo se nel Paese d’origine del minore è ammessa l’adozione da parte di persone non coniugate e se l’autorità del Paese d’origine medesimo deciderà che l’adozione da parte del single effettivamente corrisponde all’interesse del minore.