Sì, per i lavoratori dipendenti è previsto un apposito congedo dal lavoro a questo scopo, ai sensi dell'artt. 26 e 31 del DLgs n. 151/2001 (come sostituiti dai commi 452 e 454 dell'art.2, L. 24 dicembre 2007, n. 244). Il congedo spetta ad entrambi i genitori adottivi ed è di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero. Durante tale congedo non spetta alcuna indennità o retribuzione. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero.