La Repubblica dello Zambia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 17 maggio 2013 e l’1 ottobre 2015 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Commissioner for Juvenile Welfare, Department of Social Welfare, Ministry of Community Development, Mother and Child Health (Permanent Secretary) (CJW) [Commissario per il benessere dei minori, Dipartimento del benessere sociale, Ministero dello sviluppo della comunità e della salute della madre e del bambino (Segretario Permanente)]
Ministry of Community Development, Mother and Child Health [Ministero dello sviluppo della comunità e della salute della madre e del bambino]
Private Bag, W252 Community House, Sadzu Road Lusaka, Repubblica dello Zambia
e mail info@mcdmch.gov.zm
Ambasciata della Repubblica dello Zambia in Italia
Ambasciata d’Italia in Repubblica dello Zambia
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- gestisce e supervisiona le procedure di adozione internazionale nella Repubblica dello Zambia.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- coppie sposate (art. 3 c.2 della Legge sull’adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- persone singole, purché non siano di sesso maschile e il minore di sesso femminile, salvo eccezioni (art. 4 c.2 della Legge sull’adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- età minima di almeno 25 anni (art. 4 c.1-a della Legge sull’adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- differenza di almeno 21 anni tra l’adottante e l’adottato (art. 4 c. 1-b della Legge sull’adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti).
Requisiti dei minori adottandi
- minori di età inferiore ai 21 anni (art. 4 c.2 della Legge sull’adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- minori dichiarati in stato di abbandono e per i quali il CJW ha accertato che la famiglia è sconosciuta e non c'è speranza di ricongiungimento (Travel.State.Gov - U.S. Department of State);
- minori che non siano o non siano stati sposati (art. 2 c.1 della Legge sull’adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- minori ammessi in strutture per l’infanzia dal CJW e che non abbiano avuto contatti con la famiglia per più di sei mesi senza giustificato motivo;
- minori orfani o abbandonati (art. 5 c. 1 della Legge sull’adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- minori i cui genitori non sono in grado di fornire loro assistenza o li hanno irrevocabilmente consegnati in adozione;
- minori i cui familiari non vogliono o non sono in grado di fornire loro cure parentali;
- minori rispetto ai quali il coniuge superstite del genitore non sia in grado di prendersene cura;
- minori che sono stati volontariamente consegnati al CJW per essere posti in adozione;
- minori che risiedono in una struttura per l'infanzia o in una casa affidataria e necessitano di cure familiari permanenti;
Ulteriori aspetti rilevanti secondo la normativa della Repubblica dello Zambia:
- minori i cui genitori abbiano dato il consenso all’adozione (art. 4 c. 4-a della Legge sull’adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- minori il cui genitore superstite, il tutore legale o chi è responsabile per il loro mantenimento in base a un provvedimento o ad un accordo abbia dato il proprio consenso all’adozione (art. 4 c. 4-a della Legge sull’adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- è altresì richiesta una apposita autorizzazione del CJW alla luce della quale risulti che il trasferimento del minore all’estero risponde al suo superiore interesse (artt. 33 e 37 della Legge sull’adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti).
Passaggi della procedura
- la coppia aspirante conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo della coppia al CJW;
- il procedimento di adozione ha natura giurisdizionale ed è richiesta l’assistenza di un rappresentante legale della coppia, munito di delega;
- prima di iniziare il procedimento, viene valutata l'idoneità della coppia da un referente del CWJ, tramite l'analisi del fascicolo inviato dall’ente;
- il CJW provvede poi a individuare il minore idoneo da abbinare alla coppia, la quale è tenuta a valutare se è in grado di soddisfare i bisogni e le necessità del minore proposto in abbinamento;
- dopo l'accettazione, il CJW può richiedere alla coppia di visitare più volte l'orfanotrofio o la struttura in cui è collocato il minore al fine di consentire alla coppia di legare sia con il minore che con il suo tutore;
- la coppia può poi presentare domanda di adozione del minore proposto in abbinamento sotto la supervisione del CJW;
- la coppia deve presentare un'istanza per la tutela legale temporanea al Tribunale distrettuale competente e ha la responsabilità di preparare tutta la documentazione necessaria; l'istanza deve essere notificata, almeno tre mesi prima della data dell’udienza, al CJW manifestando l'intenzione di richiedere il provvedimento di adozione del minore (art. 4, c.5-c della Legge sull’adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti);
- il Tribunale autorizza l’affidamento del minore alla coppia che deve svolgersi nel territorio della Repubblica dello Zambia e per un periodo di almeno tre mesi, salvo che il Tribunale o il DSW non dispongano per un periodo più lungo; nel caso di richiedenti non residenti nella Repubblica dello Zambia il periodo di affidamento è di almeno 12 mesi, fatta salva la possibilità di ottenere un “certificato d’urgenza” dal Tribunale competente;
- dopo il periodo di affidamento, l’assistente sociale trasmette le proprie raccomandazioni al Tribunale distrettuale, il quale procede a convocare in udienza la coppia e, se del caso, anche il tutore del minore può essere convocato per un'udienza riservata; entrambi i coniugi devono partecipare di persona all'udienza;
- il Tribunale competente, dopo anche aver sentito le conclusioni dell’assistente sociale (tutore ad litem) incaricato di valutare il superiore interesse del minore, emana il provvedimento di adozione;
- il Tribunale impiega solitamente dai 2 ai 5 mesi di tempo per completare il procedimento di adozione e per preparare i documenti di viaggio per il minore;
- il Cancelliere generale tiene presso il proprio Ufficio un registro dei minori adottati, nel quale devono essere inscritti i provvedimenti di adozione (art. 11 c.1 della Legge sull’adozione n. 5/1956 e successivi emendamenti).
Post-adozione
Non sono indicati particolari adempimenti, che pertanto andranno concordati con il CWJ.
Normativa di riferimento