La Repubblica del Perù ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993 il 14 settembre 1995 e il 1° gennaio 1996 è entrata in vigore.
Autorità Centrale
Dirección General de Adopciones (DGA) [Direzione generale delle adozioni]
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables [Ministero della donna e delle popolazioni vulnerabili]
Benavides 1155, Miraflores, Lima
e-mail adopcion@mimp.gob.pe
sito web www.mimp.gob.pe/homemimp/direcciones/adopciones/index.php
Ambasciata della Repubblica del Perù in Italia
Ambasciata d’Italia nella Repubblica del Perù
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Compiti e funzioni dell'Autorità Centrale
approva le adozioni nazionali ed internazionali dei minori dichiarati adottabili;
gestisce le fasi della procedura amministrativa di adozione internazionale;
autorizza e monitora gli enti che operano in materia di adozioni internazionali;
promuove l'adozione nazionale in base al principio di prevalenza rispetto all’adozione internazionale, che è dunque sussidiaria e alla quale si può fare ricorso solo dopo che sono stati fatti tutti gli sforzi possibili e necessari affinché il minore possa essere reintegrato nella propria famiglia biologica;
segue la fase post-adozione dei minori adottati.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
coppie sposate o in un’unione di fatto certificata dal notaio (art. 124, comma 1, lett. a-b) del Decreto legislativo n.1297/2016);
persone singole (art. 124, comma 1, lett. c) del Decreto legislativo n.1297/2016);
età minima di 25 anni e massima di 62 anni; l’età massima può essere derogata in via eccezionale quando ciò corrisponda al superiore interesse del minore (art. 125, comma 1, lett. a) del Decreto legislativo n.1297/2016).
Requisiti dei minori adottandi
minori privati di protezione familiare e dichiarati adottabili dal Tribunale competente (art. 126 del Decreto legislativo n.1297/2016).
La legge peruviana specifica altresì che:
i minori hanno il diritto di essere informati durante tutta la procedura di adozione, le loro opinioni devono sempre essere tenute in considerazione e devono fornire il proprio consenso all'adozione, tenendo conto della loro età e della loro maturità (artt. 128, lett. h) e 138 del Decreto legislativo n.1297/2016);
i minori con bisogni speciali – adolescenti, fratrie, minori con disabilità, con problemi di salute e altri casi particolari – rientrano nella disciplina dell’adozione speciale che prevede la designazione diretta secondo quanto previsto nel Regolamento del Decreto legislativo n.1297 (art. 133 del Decreto legislativo n.1297/2016).
Passaggi della procedura (*)
la coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo alla DGA;
una volta ricevuto il fascicolo, la DGA rilascia alla coppia, se lo ritiene, l’Aptitud, ovvero l’idoneità a essere registrati come aspiranti genitori adottivi nella Repubblica del Perù;
il Consiglio per l’adozione designa un minore all’adozione motivando la sua decisione (art.194, comma 1 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP); le designazioni dirette avvengono nei casi stabiliti dalla legge (art.194, comma 2 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP);
la coppia riceve la proposta di abbinamento con un minore e ha sette giorni di tempo per comunicare l’accettazione; in caso di proposte di abbinamento per i casi della lista speciale, l’ente autorizzato ha dieci giorni per chiedere maggiori informazioni sul minore e altri sette giorni per inviare l’accettazione della coppia (1);
la coppia si reca nella Repubblica del Perù per un soggiorno variabile di circa 60/70 giorni per trascorrere del tempo con il minore (2);
a questo punto inizia la preparazione del minore e della coppia alla fase dell’integrazione familiare che si divide in: empatia e affidamento preadottivo (artt.199, comma 1 e 200 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP);
nella fase dell’empatia il minore trascorre del tempo con la coppia in presenza di uno specialista designato dalla DGA (art.201, comma 1 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP); la durata di questo periodo è di massimo cinque giorni, prorogabili di altri cinque nel caso in cui ciò sia ritenuto necessario (art. 201, comma 3 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP);
se la relazione degli esperti sulla fase di empatia è positiva, la DGA adotta un provvedimento di affidamento preadottivo del minore alla coppia (artt. 202, comma 1 e art. 203, comma 1 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP);
la durata dell’affidamento è di 10 giorni, prorogabile di altri 5 giorni (art. 203, comma 3 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP); durante questo periodo il personale della DGA incontra il minore e ascolta la sua opinione in merito all’adozione sulla base della sua età e maturità (art. 203, comma 4 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP);
se la relazione riguardante il rapporto tra il minore e la coppia è positiva, la DGA emette entro due giorni un provvedimento di adozione (art.139, commi 1 e 4 del Decreto legislativo n.1297/2016 e art. 204, commi 1-2 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP); se la relazione è negativa, la DGA revoca l’affidamento e informa il giudice che dispone una nuova misura di tutela per il minore (art. 204, comma 3 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP);
il termine per impugnare il provvedimento che decide l’adozione è di cinque giorni (art. 144 del Decreto legislativo n.1297/2016);
alla coppia viene notificato il provvedimento che decide l’adozione entro due giorni (art. 205 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP);
il provvedimento diviene esecutivo dal DGA che rilascia il certificato di conformità ex art. 23 della Convenzione de L’Aja del 1993 e viene disposta la trascrizione nel registro di stato civile (art. 139, commi 2 e 3 del Decreto legislativo n.1297/2016 e art. 206, commi 1 e 2 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP);
alla coppia viene notificato il provvedimento che decide l’adozione entro due giorni (art. 205 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP);
una volta trascritto il provvedimento nel registro di stato civile e ottenuti tutti i documenti necessari, il minore può lasciare la Repubblica del Perù con la coppia.
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al DGA in Repubblica del Perù le relazioni concernenti l’integrazione del minore che devono essere redatte con cadenza semestrale per i tre anni successivi all’adozione (art. 209, comma 2 del Decreto Supremo n.001-2018-MIMP e art. 22 del Protocollo Applicativo della Convenzione tra Repubblica Italiana e Repubblica del Perù in materia di adozioni internazionali di minori).