La Mongolia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio il 25 aprile 2000 e il 1° agosto 2000 è entrata in vigore.
Referenti per l’adozione internazionale
Autorità Centrale
Ministry of Justice - Office of Immigration, Naturalization and Foreign Citizens (MIA) (Ufficio per l'immigrazione, la naturalizzazione e i cittadini stranieri)
Buyant-Ukhaa, Khan Uul district, 17120, Ulaanbaatar
e-mail foreignrelations@immigration.gov.mn
sito web www.immigration.gov.mn
Ministry of Social Welfare and Labor of Mongolia (MSWL) (Ministero dello Stato sociale e del lavoro)
United Nations Street 5, Chingeltei district, Ulaanbaatar
Ambasciata della Mongolia in Italia
Ambasciata d’Italia in Mongolia
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Compiti e funzioni dell’Autorità Centrale
- il MIA segue tutte le procedure di adozione internazionale;
- il MSWL ha la responsabilità primaria del collocamento e dell'approvazione delle adozioni in generale;
- è richiesta l'approvazione di entrambe le agenzie prima che il minore dato in adozione possa lasciare la Mongolia.
Procedura adottiva
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Requisiti delle coppie adottanti
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
- età massima di 60 anni (art. 57 comma 2 della Legge sulla famiglia);
- possesso della capacità d’agire e della capacità psicofisica per poter crescere un minore (art. 57 comma 1 della Legge sulla famiglia).
La Legge mongola indica altresì coloro che non possono adottare:
- dichiarati decaduti o sospesi dalla responsabilità genitoriale o privati o limitati dalla capacità d’agire, con una decisione del Tribunale (art. 57 comma 2 della Legge sulla famiglia);
- con la revoca di una precedente adozione non andata a buon fine (art. 57 comma 2 della Legge sulla famiglia);
- con alcune tipologie di problemi di salute (tubercolosi, alcolismo o tossicodipendenza, problemi mentali) (art. 57 comma 2 della Legge sulla famiglia);
- con precedenti penali gravi o detenuti, al momento della domanda di adozione, in carcere (art. 57 comma 2 della Legge sulla famiglia).
Requisiti dei minori adottandi
- minori per i quali l’adozione corrisponde al loro superiore interesse (art. 54 comma 1 della Legge sulla famiglia);
- minori i cui genitori biologici hanno rinunciato ai loro diritti, entro sei mesi dalla data in cui la rinuncia è stata riconosciuta dal Tribunale (art. 55 comma 5 della Legge sulla famiglia).
La legge mongola condiziona l’adottabilità del minore al consenso dei seguenti soggetti:
- di entrambi i genitori biologici (art. 55 comma 1 della Legge sulla famiglia);
- del coniuge dell’aspirante genitore adottivo (art. 55 comma 2 della Legge sulla famiglia);
- di chi ne ha la tutela, la curatela o del responsabile della struttura in cui risiede il minore (art. 55 comma 3 della Legge sulla famiglia);
- del minore di età pari o superiore a 7 anni (art. 55 comma 4 della Legge sulla famiglia).
Passaggi della procedura
- la coppia dà l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al MSWL (art. 58 della Legge sulla famiglia);
- il Consiglio per l’adozione (Consiglio), istituito presso il MSWL, valuta la domanda e, se ritiene la coppia idonea, trasmette la proposta di abbinamento di un minore (art. 12 del Decreto n.100/32);
- se la proposta viene accettata, la procedura prosegue e il fascicolo viene valutato anche dal MIA;
- il Consiglio incontra la coppia per valutarne dal vivo l’idoneità all’adozione e l’adeguatezza a crescere il minore;
- la decisione finale sull’adozione è presa dalla maggioranza dei membri del Consiglio in seguito all’incontro della coppia con il MIA; se l'adozione viene approvata, il capo del MIA emette un ordine di approvazione basato sulla decisione del Consiglio;
- l’adozione può essere impugnata davanti al Tribunale su ricorso dei genitori biologici o di altre persone legittimate, dagli istituti di protezione e di tutela dei minori e dal minore che ha raggiunto l'età di 14 anni nei casi previsti dalla legge (art. 61 comma 1 della Legge sulla famiglia);
- una volta che l’adozione è diventata definitiva, viene iscritta nel registro di stato civile (art. 55 comma 8 della Legge sulla famiglia);
- ottenuta tutta la documentazione necessaria, il minore può lasciare la Mongolia con la coppia, la quale ha la responsabilità di introdurre il minore alla cultura mongola (art. 58 comma 8 della Legge sulla famiglia)
Post-adozione
L’ente autorizzato trasmette al MIA in Mongolia le relazioni concernenti l’integrazione del minore per i due anni successivi con la seguente cadenza: semestrale per i minori da 1 mese a 3 anni; annuale per i minori dai 4 agli 8 anni; biennale per i minori dagli 8 ai 16 anni.
Normativa di riferimento
- Family Law, 11 giugno 1999 [Legge sulla famiglia];
- Common Decree n. 100/32, Rules governing adoption of a Mongolian child by Foreigners [Norme che disciplinano l'adozione di un minore mongolo da parte di stranieri].