Questa scheda paese è stata aggiornata al 23/06/2020
La Thailandia ha ratificato la Convenzione de L’Aja n.33 del 29 maggio 1993il 29 aprile 2004 e il 1° agosto 2004 è entrata in vigore.
Autorità Centrale
Child Adoption Center (CAC) [Centro per l’adozione di un minore]
Department of Children and Youth-Ministry of Social Development and Human Security [Dipartimento dell'infanzia e della gioventù-Ministero dello sviluppo sociale e della sicurezza umana]
Ratchawithi Home for Girls, 255 Ratchawithi Road, Ratchathewi District–10400, Bangkok
e-mail adoption@dcy.go.th
sito web www.dcy.go.th/webnew/oppnews/
Ambasciata della Thailandia inItalia
Ambasciata d’Italia inThailandia
Protegge il benessere dei minori in tutte le fasi della procedura di adozione;
Tutela i diritti dei minori, dei genitori biologici e degli aspiranti genitori adottivi.
Per maggiori informazioni sulla procedura prevista dalla normativa italiana: e-tutorial sull'adozione internazionale CAI
Si tratta dei requisiti previsti dalla normativa locale che sono validi per le coppie adottive italiane solo qualora non contrastino con i requisiti previsti dalla normativa italiana.
coppie sposate eterosessuali;
età di almeno 25 anni (Sezione 1598/19 del Codice civile);
differenza di età con il minore di almeno 15 anni (Sezione 1598/19 del Codice civile);
donne singole solo per minori con bisogni speciali.
minori dichiarati adottabili:
orfani;
dichiarati in stato di abbandono dal Tribunale competente;
i cui genitori biologici, o uno solo di essi se l’altro è deceduto o dichiarato decaduto della responsabilità genitoriale, abbiano espresso il loro consenso all’adozione (Sezione 1598/21 del Codice civile);
ultra-quindicenne che abbia espresso il proprio consenso all’adozione (Sezione 1598/20 del Codice civile);
quando la struttura di accoglienza che ha in cura il minore (alla quale i genitori biologici del minore non orfano possono delegare il potere di esprimere il consenso), esprima il proprio consenso all’adozione (Sezione 1598/22 del Codice civile)
Ulteriori elementi rilevanti secondo la normativa thailandese:
in mancanza del consenso, il Tribunale può decidere di proseguire la procedura di adozione su richiesta dei genitori del minore stesso, degli aspiranti genitori adottivi o del Pubblico Ministero, se: i genitori (o uno di essi) non possono esprimere il consenso o rifiutano di farlo per motivi non ragionevoli, con ciò influendo negativamente sulla salute e il benessere del minore; la struttura di accoglienza che ha in cura il minore rifiuta di prestare il consenso all’adozione e ciò non rappresenta il migliore interesse del minore (Sezione 1598/23 del Codice civile);.
La coppia conferisce l’incarico di avviare la procedura di adozione internazionale ad un ente autorizzato, il quale trasmette il fascicolo al Dipartimento per lo sviluppo sociale e il benessere (DSDW) (punto 3 delle Linee guida);
il DSDW, se ritiene la coppia idonea, invia i moduli ufficiali per la domanda di adozione all’Autorità centrale del Paese della coppia, che deve compilarla e restituirla completa della documentazione necessaria (punto 4 delle Linee guida);
nel caso in cui la domanda di adozione venga presentata per il tramite di una organizzazione per la protezione dell’infanzia, il DSDW può svolgere indagini sulla situazione del minore proposto in abbinamento per confermare che non via siano impedimenti alla sua adozione e che egli non venga sfruttato ai fini all’adozione; questa indagine deve essere completata prima che il caso venga presentato al Comitato del CAC per essere preso in considerazione (punto 4 delle Linee guida);
nel caso in cui la coppia desideri adottare un minore nelle cure del DSDW, quest’ultimo elabora la proposta di abbinamento e la sottopone alla coppia (punto 7 delle Linee guida);
se la coppia accetta l’abbinamento, le vengono inviate le fotografie e le informazioni sullo stato di salute del minore, tramite l’Autorità centrale del suo Paese (punto 8 delle Linee guida);
il caso viene quindi presentato al Comitato del CAC; se il Comitato lo approva, passa al Ministero dello sviluppo sociale e della sicurezza umana, che autorizza l’affidamento pre-adottivo del minore (punto 9 delle Linee guida);
a questo punto il DSDW invita la coppia a recarsi in Thailandia per un colloquio con il Comitato del CAC; se solo uno dei coniugi può presenziare agli adempimenti nel Paese, è necessario il consenso scritto del coniuge assente;
in seguito al colloquio occorrono circa due settimane perché siano emessi i documenti di viaggio necessari al minore (punto 10 delle Linee guida);
l’affidamento pre-adottivo si svolge in Italia e ha una durata di sei mesi, nel corso dei quali l’ente autorizzato deve inviare al DSDW, ogni due mesi, le relazioni concernenti l’integrazione del minore (punto 3 delle Linee guida);
trascorso tale periodo in maniera positiva, il DSDW invia il fascicolo al Comitato del CAC per la revisione e l'approvazione della registrazione degli aspiranti genitori adottivi ai sensi della Legge sulla registrazione della famiglia;
a questo punto, l’adozione si perfeziona in Italia con la pronuncia della sentenza da parte del Tribunale per i minorenni.
L’ente autorizzato trasmette al CAC in Thailandia le relazioni concernenti l’integrazione
del minore, che devono essere redatte con cadenza quinquennale fino al compimento dei diciotto anni di età.
Civil Code,Libro V;
Child Adoption Act B.E. 2522 del 22 aprile 1979, modificato dal Child Adoption Act (No.2) B.E. 2533 del 1990 e dalChild Adoption Act (No.3) B.E. 2553 dell’11 novembre 2010 [Legge sull’adozione del minori così come modificata dalle leggi successive];
Child Adoption Center, Adoption Guidelines Intercountry adoption [Linee guida per l’adozione internazionale]
HCCH, Country profile - State responses: Thailand
UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of the reports submitted by States parties under article 44 of the Convention Combined third and fourth periodic reports of States parties due in 2009, Thailand, CRC/C/THA/3-4, 14 september 2011;
UN, Committee on the Rights of the Child, Consideration of reports submitted by States parties under article 44 of the Convention, Concluding observations, Thailand, CRC/C/THA/CO/3-4, 17 february 2012